Disposizioni per compravendite

Modificando l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizia), stata introdotta la possibilit di sanare, attraverso un atto di conferma o integrazione, i contratti di compravendita di terreni e gli altri atti di disponibilit ai quali non sia stato allegato il certificato di destinazione urbanistica ovvero che non contengano la dichiarazione dell'alienante che non sono intervenute variazioni urbanistiche, necessaria a far conservare la validit al certificato per un anno dalla data di rilascio (art. 12, commi 4 - 6).
In mancanza di questi allegati, infatti, la legge stabilisce che i contratti sono nulli e non possono essere stipulati n trascritti nei registri immobiliari.
La conferma o lintegrazione prevista dalla Legge di semplificazione 2005 pu essere effettuata anche da una sola delle parti che hanno stipulato a suo tempo latto ovvero dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche vigenti al giorno in cui stato stipulato l'atto da confermare ovvero contenente la dichiarazione omessa.
La sanatoria peraltro estesa anche agli atti redatti prima dell'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2005, purch la nullit non sia stata gi accertata con sentenza passata in giudicato.